Dividendi esteri con credito d’imposta per le persone fisiche residenti

I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia e non operanti in regime d’impresa scontano, in linea di principio, un doppio livello di tassazione:

  • sia alla fonte, ossia nel Paese dove è residente la società che distribuisce i dividendi;
  • Sia in Italia, ossia nel Paese dove è residente il percettore.

In dettaglio, ove la partecipazione estera sia assimilabile alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir i dividendi di fonte estera non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef del percettore (salvo il caso in cui il dividendo si consideri proveniente da un paese a regime fiscale privilegiato), ma scontano una tassazione del 26% sotto forma di ritenuta a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, subendo dunque un carico fiscale analogo a quello dei dividendi di fonte italiana.

Tuttavia, poiché – come anticipato – il dividendo non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del percettore, ai sensi dell’articolo 165, comma 1, del Tuir, non spetta alcun credito per le imposte pagate all’estero sul dividendo stesso. Ciò, evidentemente, dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica sul soggetto residente percipiente, il quale subisce due volte il carico fiscale sul medesimo reddito (di cui la prima all’estero e la seconda in Italia).

Su tale assetto legislativo sono intervenute due importanti sentenze della Corte di cassazione (n. 25698/2022 e n. 10204/2024), che hanno segnato un cambio di rotta significativo nel senso del riconoscimento, al ricorrere di taluni requisiti, della possibilità di detrarre le imposte estere dalle imposte dovute in Italia. In tali sentenze la Cassazione ha chiarito che, quando la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile prevede – come nel caso della Convenzione Italia-Usa – la non spettanza del credito d’imposta ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia a ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario, il suddetto credito deve essere riconosciuto dal momento che, secondo la normativa italiana, i dividendi esteri sono assoggettati a ritenuta (o ad imposta sostitutiva) in via obbligatoria (senza possibilità di farli confluire nel reddito complessivo Irpef). In altre parole, la Cassazione ha riconosciuto che, in forza del principio generale di prevalenza della disposizione convenzionale rispetto a quella interna, una tale formulazione della convenzione contro le doppie imposizioni comporta il riconoscimento del credito per le imposte estere nonostante tale credito non spetterebbe sulla base della disciplina puramente interna.

Tale orientamento giurisprudenziale costituisce una novità di assoluto rilievo per le persone fisiche che detengono partecipazioni in società estere, in quanto consente, subordinatamente alla verifica delle pertinenti disposizioni convenzionali, di recuperare (in tutto o in parte) le imposte assolte all’estero sui dividendi distribuiti dalle società estere

Fonte “https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/dividendi-esteri-credito-d-imposta-le-persone-fisiche-residenti-AIUK2szD?cmpid=nl_ntFisco”