Impatriati, il cambio di residenza riduce lo sconto

I lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono con efficacia retroattiva (a decorrere dal primo periodo d’imposta di applicazione del regime) la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile.

Resta applicabile la detassazione dal reddito nella misura del 70%, sia per i periodi d’imposta già trascorsi che per quelli successivi, fino all’ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza. Il lavoratore dovrà quindi restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza. È questa la sintesi dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello 76/2026 dell’agenzia delle Entrate.

La novità interpretativa incide anche sull’operato dei sostituti d’imposta. Si pensi ai casi in cui il lavoratore impatriato trasferisca la residenza da una regione del Sud a una del Centro o del Nord nei mesi di gennaio o febbraio di un determinato periodo d’imposta (le regioni del Mezzogiorno per le quali è prevista la detassazione del 90% sono: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Poiché il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio fiscale relativo al periodo d’imposta precedente entro il 28 febbraio, il trasferimento di residenza intervenuto all’inizio dell’anno incide anche sulla determinazione delle ritenute applicate nell’anno precedente, con la conseguente necessità per il sostituto d’imposta di rideterminare il beneficio spettante applicando la riduzione del 70% anziché del 90% e recuperare le maggiori imposte dovute dal lavoratore in sede di conguaglio.

Nel caso oggetto dell’istanza di interpello in analisi il lavoratore era rientrato in Italia nel corso del periodo d’imposta 2023, trasferendo la propria residenza in Puglia, ed applicando la riduzione del 90% della base imponibile in relazione ai redditi di lavoro dipendente percepiti. Nel mese di gennaio 2024 il lavoratore ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso una società con sede a Roma, trasferendo la propria residenza anagrafica nella regione Lazio nel mese di aprile 2025.

Secondo il contribuente istante, il trasferimento della residenza da una regione del Sud a una regione del Centro non avrebbe dovuto comportare alcun effetto retroattivo sul periodo d’imposta 2023. Secondo l’agenzia delle Entrate, invece, la riduzione del 90% della base imponibile presuppone che la residenza nelle Regioni del Mezzogiorno permanga per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione, come già chiarito con la circolare 33/E del 2020.

A parere di chi scrive, è proprio questo il passaggio chiave della circolare e del documento di prassi in commento che desta più perplessità. Se da un lato infatti, la normativa primaria non prevede alcuna decadenza (nemmeno parziale) per gli anni pregressi nel caso di trasferimento della residenza verso il Centro o il Nord Italia, dall’altro l’articolo 3 del Dm del ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016 disciplina unicamente la decadenza dal regime nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.

Si tratta, in buona sostanza, di un nuovo caso in cui con la prassi amministrativa viene introdotta una causa di decadenza da un’agevolazione non prevista dalla norma, con profili di contrasto con l’articolo 23 della Costituzione. In conclusione, è prevedibile che su questo aspetto si apra un nuovo fronte di contenzioso tributario.

fonte “https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/impatriati-cambio-residenza-riduce-sconto-AIjo83tB?cmpid=nl_ntplusfisco”