In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata introdotta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.
In particolare il termine fissato al 9.12.2021 dal “Decreto Fiscale” per il versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021 è ora prorogato:
- al 30.4.2022 per le rate scadute nel 2020;
- al 31.7.2022 per le rate scadute nel 2021.
È inoltre stabilito al 30.11.2022 il termine riferito alle rate in scadenza nel 2022.
Il versamento, se integralmente effettuato entro i predetti termini, “è considerato tempestivo” e non determina l’inefficacia delle definizioni.
A seguito delle nuove disposizioni “sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine” previgente (9.12.2021) e non è rimborsabile quanto eventualmente già versato entro il 26.1.2022.
Va evidenziato che:
- per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ex art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018 e pertanto è considerato valido:
- il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
- il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
- il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12;
- il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.
Fonte: Seac all-in