Per quanto riguarda le restrizioni e le misure di sicurezza poste in essere attraverso il DPCM del 26 aprile 2020, che scattano, in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile, dal 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, si elencano di seguito quelle più significative:
- Per quanto concerne gli spostamenti, sono consentiti quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e vengono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- È in ogni caso fatto divieto a tutte le persone di fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
- È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- È vietata in assoluto la mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento di persone nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, mentre le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- Non è consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto;
- È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ma sono consentite, a porte chiuse e nel rispetto della norma di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciute di interesse nazionale dai Comitati e dalle federazioni indicate dalla norma, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali o internazionali;
- Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- Per i luoghi di culto l’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
- Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali e master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- È differita a data successiva al termine di efficacia del Decreto del 26.04.2020 (17 maggio 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.