{"id":1831,"date":"2026-03-12T08:49:29","date_gmt":"2026-03-12T07:49:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1831"},"modified":"2026-03-12T08:50:49","modified_gmt":"2026-03-12T07:50:49","slug":"impatriati-il-cambio-di-residenza-riduce-lo-sconto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/impatriati-il-cambio-di-residenza-riduce-lo-sconto\/","title":{"rendered":"Impatriati, il cambio di residenza riduce lo sconto"},"content":{"rendered":"<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">I lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono con efficacia retroattiva (a decorrere dal primo periodo d\u2019imposta di applicazione del regime) la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">Resta applicabile la detassazione dal reddito nella misura del 70%, sia per i periodi d\u2019imposta gi\u00e0 trascorsi che per quelli successivi, fino all\u2019ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza. Il lavoratore dovr\u00e0 quindi restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza. \u00c8 questa la sintesi dei chiarimenti contenuti nella\u00a0risposta a interpello 76\/2026\u00a0dell\u2019agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">La novit\u00e0 interpretativa incide anche sull\u2019operato dei sostituti d\u2019imposta. Si pensi ai casi in cui il lavoratore impatriato trasferisca la residenza da una regione del Sud a una del Centro o del Nord nei mesi di gennaio o febbraio di un determinato periodo d\u2019imposta (le regioni del Mezzogiorno per le quali \u00e8 prevista la detassazione del 90% sono: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Poich\u00e9 il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio fiscale relativo al periodo d\u2019imposta precedente entro il 28 febbraio, il trasferimento di residenza intervenuto all\u2019inizio dell\u2019anno incide anche sulla determinazione delle ritenute applicate nell\u2019anno precedente, con la conseguente necessit\u00e0 per il sostituto d\u2019imposta di rideterminare il beneficio spettante applicando la riduzione del 70% anzich\u00e9 del 90% e recuperare le maggiori imposte dovute dal lavoratore in sede di conguaglio.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">Nel caso oggetto dell\u2019istanza di interpello in analisi il lavoratore era rientrato in Italia nel corso del periodo d\u2019imposta 2023, trasferendo la propria residenza in Puglia, ed applicando la riduzione del 90% della base imponibile in relazione ai redditi di lavoro dipendente percepiti. Nel mese di gennaio 2024 il lavoratore ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso una societ\u00e0 con sede a Roma, trasferendo la propria residenza anagrafica nella regione Lazio nel mese di aprile 2025.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">Secondo il contribuente istante, il trasferimento della residenza da una regione del Sud a una regione del Centro non avrebbe dovuto comportare alcun effetto retroattivo sul periodo d\u2019imposta 2023. Secondo l\u2019agenzia delle Entrate, invece, la riduzione del 90% della base imponibile presuppone che la residenza nelle Regioni del Mezzogiorno permanga per l\u2019intero periodo di fruizione dell\u2019agevolazione, come gi\u00e0 chiarito con la\u00a0circolare 33\/E del 2020.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">A parere di chi scrive, \u00e8 proprio questo il passaggio chiave della circolare e del documento di prassi in commento che desta pi\u00f9 perplessit\u00e0. Se da un lato infatti, la normativa primaria non prevede alcuna decadenza (nemmeno parziale) per gli anni pregressi nel caso di trasferimento della residenza verso il Centro o il Nord Italia, dall\u2019altro l\u2019articolo 3\u00a0del Dm del ministero dell\u2019economia e delle finanze del 26 maggio 2016 disciplina unicamente la decadenza dal regime nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.<\/p>\n<p class=\"atext\" data-mrf-recirculation=\"Article links\">Si tratta, in buona sostanza, di un nuovo caso in cui con la prassi amministrativa viene introdotta una causa di decadenza da un\u2019agevolazione non prevista dalla norma, con profili di contrasto con l\u2019articolo 23 della Costituzione. In conclusione, \u00e8 prevedibile che su questo aspetto si apra un nuovo fronte di contenzioso tributario.<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"Article links\">\n<p data-mrf-recirculation=\"Article links\">fonte &#8220;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/impatriati-cambio-residenza-riduce-sconto-AIjo83tB?cmpid=nl_ntplusfisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono con efficacia retroattiva (a decorrere dal primo periodo d\u2019imposta di applicazione del regime) la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente ","protected":false},"author":2,"featured_media":479,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1831"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1831\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1833,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1831\/revisions\/1833"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/479"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}