{"id":1646,"date":"2024-10-29T12:50:48","date_gmt":"2024-10-29T11:50:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1646"},"modified":"2024-10-29T12:50:48","modified_gmt":"2024-10-29T11:50:48","slug":"decreto-omnibus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/decreto-omnibus\/","title":{"rendered":"DECRETO OMNIBUS"},"content":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2024 ha approvato il\u00a0Dl 113 del 9 agosto 2024\u00a0(decreto Omnibus), che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico.<\/p>\n<p id=\"\">In merito alla flat tax per i \u201cpaperoni\u201d che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, il decreto (pubblicato in Gu 186 del 9 agosto 2024) innalza da 100.000 a\u00a0<span class=\"highlighted\">200.000<\/span>\u00a0euro annui l\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0sui redditi prodotti all\u2019estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.<\/p>\n<p id=\"\">Restano dubbi sulla decorrenza della misura del nuovo prelievo.<\/p>\n<p id=\"\">Il Decreto Omnibus rende, cos\u00ec, meno attrattivo il trasferimento in Italia da parte di contribuenti facoltosi.<\/p>\n<p id=\"\">Infatti, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 24-bis del Tuir, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare, in luogo dell\u2019ordinario prelievo progressivo Irpef, per l\u2019applicazione di un\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>, che da 100mila euro ora sale a 200mila euro, la quale per\u00f2 trova applicazione solo sui redditi prodotti all\u2019estero.<\/p>\n<p id=\"\">\u00c8 quanto prevede l\u2019articolo 3 del Dl Omnibus, che dunque revisiona al rialzo l\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0che si applica sui redditi di coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.<\/p>\n<p id=\"\">Si ricorda che l\u2019articolo 24-bis del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232\/2016) con l\u2019intento di incentivare l\u2019ingresso in Italia di contribuenti facoltosi, in modo da consentire uno spostamento anche di capitali da investire nel nostro Paese, aveva previsto un\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0di 100mila euro, la quale per\u00f2 trovava applicazione solo sui redditi prodotti all\u2019estero, in luogo dell\u2019ordinario prelievo progressivo Irpef.<\/p>\n<p id=\"\">La nuova misura dell\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0dovrebbe trovare applicazione sui redditi prodotti all\u2019estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell\u2019articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Questa incertezza legislativa potr\u00e0 costituire sicuramente un disincentivo per coloro che hanno pianificato di trasferire la residenza fiscale in Italia; infatti, con il raddoppio dell\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0da applicare sui redditi esteri potrebbe rendere meno conveniente trasferire la residenza nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p id=\"\">L\u2019adesione al nuovo regime dovr\u00e0 avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta in cui \u00e8 stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.<\/p>\n<p id=\"\">Prima di esercitare l\u2019opzione, il contribuente potr\u00e0 anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall\u2019Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime.<\/p>\n<p id=\"\">La richiesta dovr\u00e0 essere presentata alla Divisione contribuenti dell\u2019agenzia delle Entrate mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o casella di posta elettronica certificata.<\/p>\n<p id=\"\">Nell\u2019istanza il contribuente dovr\u00e0 indicare:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"li\">i dati anagrafici e, se gi\u00e0 attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se gi\u00e0 residente;<\/li>\n<li class=\"li\">lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l\u2019inizio di validit\u00e0 dell\u2019opzione;<\/li>\n<li class=\"li\">la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l\u2019ultima residenza fiscale prima dell\u2019esercizio di validit\u00e0 dell\u2019opzione;<\/li>\n<li class=\"li\">gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facolt\u00e0 di non avvalersi dell\u2019applicazione dell\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"\">All\u2019istanza di interpello dovr\u00e0 essere allegata un\u2019apposita check-list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l\u2019accesso al regime, eventualmente corredata dalla relativa documentazione di supporto.<\/p>\n<p id=\"\">Il regime forfettario potr\u00e0 essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti, a quelli, cio\u00e8, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d\u2019imposta antecedenti a quello di validit\u00e0 dell\u2019opzione.<\/p>\n<p id=\"\">L\u2019estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d\u2019imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva e per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell\u2019opzione, l\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0sar\u00e0 pari a 25mila euro annui. Questa imposta non \u00e8 stata interessata dalle modifiche apportate dal decreto Omnibus.<\/p>\n<p id=\"\">L\u2019opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un\u2019ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell\u2019opzione o di decadenza dal regime.<\/p>\n<p id=\"\">In ogni caso, gli effetti cessano decorsi 15 anni dal primo periodo d\u2019imposta di validit\u00e0 dell\u2019opzione.<\/p>\n<p id=\"\">Per ciascun periodo d\u2019imposta di efficacia del regime, l\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0dovr\u00e0 essere versata in un\u2019unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilit\u00e0 di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.<\/p>\n<p id=\"\">Inoltre, chi aderisce al regime in parola potr\u00e0 beneficiare:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"li\">dell\u2019esonero dall\u2019obbligo di monitoraggio (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF);<\/li>\n<li class=\"li\">dell\u2019esonero dal pagamento dell\u2019Ivie e dell\u2019Ivafe;<\/li>\n<li class=\"li\">dell\u2019esenzione dall\u2019imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri.<\/li>\n<\/ul>\n<p id=\"\">L\u2019opzione in argomento potr\u00e0 essere revocata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui \u00e8 stata estesa.<\/p>\n<p id=\"\">Tale scelta va sempre espressa nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d\u2019imposta successivi a quello in cui \u00e8 stata esercitata ovvero, in assenza di obbligo dichiarativo per quel periodo d\u2019imposta, tramite apposita comunicazione alla Divisione Contribuenti dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p id=\"\">La comunicazione dovr\u00e0 essere prodotta, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, con le stesse modalit\u00e0 previste per l\u2019istanza di interpello.<\/p>\n<p id=\"\">In caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si producono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l\u2019opzione, a prescindere dal fatto che essi esercitino autonomamente la facolt\u00e0 di revoca.<\/p>\n<p id=\"\">Se la revoca viene esercitata dopo aver gi\u00e0 versato l\u2019<span class=\"highlighted\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0per il medesimo periodo d\u2019imposta, il relativo importo potr\u00e0 essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FONTE &#8220;https:\/\/top24fisco.ilsole24ore.com\/private\/default.aspx?iddoc=42375315#\/showdoc\/42375315\/imposta%20sostitutiva|200.000?ref=pullsearch&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2024 ha approvato il\u00a0Dl 113 del 9 agosto 2024\u00a0(decreto Omnibus), che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. 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