{"id":1613,"date":"2024-01-24T09:52:44","date_gmt":"2024-01-24T08:52:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1613"},"modified":"2024-01-24T09:52:44","modified_gmt":"2024-01-24T08:52:44","slug":"liscrizione-aire-non-e-lunico-modo-per-dimostrare-la-residenza-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/liscrizione-aire-non-e-lunico-modo-per-dimostrare-la-residenza-allestero\/","title":{"rendered":"L&#8217;ISCRIZIONE AIRE NON E&#8217; L&#8217;UNICO MODO PER DIMOSTRARE LA RESIDENZA ALL&#8217;ESTERO"},"content":{"rendered":"<p class=\"atext\">Il regime degli impatriati di cui all\u2019articolo 16, Dlgs 147\/2015\u00a0si applica, dal 2024, anche ai lavoratori rientrati in Italia nel corso del 2023 ma che non si erano cancellati dal registro della popolazione residente e, quindi, non si erano iscritti all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (Aire)?<\/p>\n<p class=\"atext\">Il dubbio sorge in quanto mentre il primo periodo del comma 9 dell\u2019articolo 5 del D.Lgs. n. 209\/2023\u00a0stabilisce, in generale, l\u2019abrogazione dal 2024 di tutte le previgenti disposizioni per gli impatriati, il secondo periodo prevede che le stesse \u00abcontinuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data\u00bb. Il legislatore delegato, come anticipato dal viceministro dell\u2019Economia, Maurizio Leo, ha inteso salvaguardare il legittimo affidamento nell\u2019applicazione dell\u2019agevolazione pro-tempore vigente da parte dei soggetti che avevano avviato le procedure di trasferimento in Italia e che si sono iscritti alle anagrafi della popolazione residente entro il 2023.<\/p>\n<p class=\"atext\">Una lettura testuale della norma transitoria non sembrerebbe, quindi, consentire l\u2019ultrattivit\u00e0 del regime previgente per i soggetti che, post rimpatrio, siano stati impossibilitati a trasferire la loro residenza anagrafica in Italia, in quanto mai cancellati dai registri della popolazione residente e mai iscritti all\u2019Aire.<\/p>\n<p class=\"atext\">Tuttavia, occorre considerare che, sia la nuova disciplina degli impatriati (comma 6 dell\u2019articolo 5 del Dlgs 209\/2023) che la previgente (comma 5-ter), prevedono, in alternativa all\u2019iscrizione all\u2019Aire, la possibilit\u00e0 per i cittadini italiani di provare la sussistenza del requisito del preventivo trasferimento della residenza all\u2019estero in base alle previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata dall\u2019Italia con lo Stato in cui ha risieduto il lavoratore prima del rimpatrio (v.\u00a0circolare dell\u2019Agenzia delle entrate n. 33\/2020). Tale apertura dovrebbe avere una portata generale e, pertanto, non \u00e8 condivisibile la rigida interpretazione della norma transitoria che porterebbe ad escludere i predetti lavoratori dall\u2019applicazione della disciplina previgente per un vizio formale. Si tenga altres\u00ec conto che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi anagrafici sono sanzionate solo amministrativamente ai sensi dell\u2019articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come riformulato dalla legge di Bilancio per il 2024 (comma 242).<\/p>\n<p class=\"atext\">In tali casi, l\u2019effettiva permanenza all\u2019estero, almeno nel biennio che precede il rientro in Italia, potrebbe, infatti, essere comunque provata dalla produzione di idonea documentazione (ad esempio: contratto di lavoro di diritto estero, biglietti aerei, estratti conti di carte di credito, contratto di locazione di immobili e relative utenze domestiche). Si consideri, inoltre, che durante il periodo di residenza all\u2019estero, il lavoratore ha ordinariamente assolto il pagamento delle imposte sulla base delle norme convenzionali applicabili. Per poter provare di aver svolto effettivamente la propria attivit\u00e0 lavorativa all\u2019estero, a titolo di esempio, il lavoratore assunto in Gran Bretagna o in Irlanda potrebbe altres\u00ec esibire il NIN &#8211; National Insurance Number o del PPSN &#8211; Personal Public Service Number, rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 locali e necessario per accedere al sistema sanitario, per registrare i contributi nonch\u00e9 per assolvere gli adempimenti tributari.<\/p>\n<p class=\"atext\">Il successivo spostamento del domicilio in Italia pu\u00f2 essere comprovato con la sottoscrizione, tra il 2023 e i primi mesi del 2024, di un contratto di lavoro diritto italiano; la registrazione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile ad uso residenziale nel territorio nazionale; l\u2019accensione di utenze domestiche; l\u2019iscrizione in Italia dei figli a scuole, corsi sportivi o musicali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FONTE &#8220;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/impatriati-l-aire-non-e-l-unica-via-provare-permanenza-all-estero-AFWWiRRC?cmpid=nl_ntplusfisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il regime degli impatriati di cui all\u2019articolo 16, Dlgs 147\/2015\u00a0si applica, dal 2024, anche ai lavoratori rientrati in Italia nel corso del 2023 ma che non si erano cancellati dal registro della popolazione residente e, quindi, non si erano iscritti all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (Aire)? 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