{"id":1422,"date":"2021-10-25T10:08:49","date_gmt":"2021-10-25T08:08:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1422"},"modified":"2021-10-25T10:08:49","modified_gmt":"2021-10-25T08:08:49","slug":"bonus-facciate-condizioni-per-fruire-del-bonus-per-i-lavori-conclusi-nel-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/bonus-facciate-condizioni-per-fruire-del-bonus-per-i-lavori-conclusi-nel-2022\/","title":{"rendered":"Bonus facciate: condizioni per fruire del bonus per i lavori conclusi nel 2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry\">\n<p class=\"atext\">La mancata proroga del bonus facciate oltre il 31 dicembre 2021, decisa dal governo marted\u00ec sera con l\u2019approvazione del Documento programmatico di bilancio, non impedisce la possibilit\u00e0 di concludere i lavori gi\u00e0 in corso &#8211; almeno nel caso dello sconto in fattura &#8211; oltre la data di fine anno, a condizione che il saldo della fattura relativa al 10% residuo da dare all\u2019impresa sia pagato effettivamente entro il termine del 31 dicembre.<\/p>\n<p class=\"atext\">Un primo chiarimento in tal senso arriva dalla risposta a una interrogazione Pd (Fragomeli, Nardi) data dal sottosegretario al Mef Freni durante il question time in commissione Finanze della Camera. Un\u2019interpretazione non \u00e8 una norma &#8211; auspicabile nella legge di bilancio per maggiore chiarezza &#8211; ma la posizione espressa ieri dal Mef trova rispondenza nella interpretazione dell\u2019agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p class=\"atext\">Vediamo di cosa si tratta esattamente. Il documento del Mef anzitutto sintetizza l\u2019oggetto del quesito \u00abconcernente la possibilit\u00e0 di fruire del c.d. bonus facciate a seguito dell\u2019emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l\u2019applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"atext\">Vediamo cosa risponde il Mef. \u00ab\u00c8 possibile optare &#8211; dice il ministero &#8211; per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal &#8211; continua il Mef &#8211; pu\u00f2 essere esercitata l\u2019opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell\u2019effettivo pagamento, ferma restando la necessit\u00e0 che gli interventi oggetto dell\u2019agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sar\u00e0 ovviamente verificata dall\u2019Amministrazione finanziaria in sede di controllo\u00bb. L\u2019esercizio dello sconto in fattura per stati di avanzamento lavori \u00e8, quindi, un\u2019opzione per il contribuente che diversamente pu\u00f2 saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completandoli dopo il pagamento.<\/p>\n<p class=\"atext\">Ma sui bonus edilizi si preannuncia battaglia in Parlamento. Il Pd schiera gi\u00e0 le proprie munizioni. Se la presidente della commissione Industria della Camera, Martina Nardi, chiede che il 110% sia esteso al 2023 per tutti gli edifici e non solo per condomini e Iacp, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, va duro proprio sulle facciate. \u00ab\u00c8 una misura che sta funzionando &#8211; ha detto &#8211; fa lavorare le imprese e rende pi\u00f9 belli borghi e citt\u00e0, dai centri storici alle periferie. L\u2019incentivo del 90% si giustifica proprio perch\u00e9 le facciate, pur essendo di propriet\u00e0 privata, sono di fatto beni pubblici che rendono pi\u00f9 belle o pi\u00f9 degradate strade e piazze italiane. La misura \u00e8 di semplice applicazione e di fatto \u00e8 appena partita. In Cdm abbiamo insistito, e insisteremo, perch\u00e9 non sia eliminata con la legge di bilancio\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-lg-4 d-none d-lg-block d-print-none\">\n<div class=\"sidebar\">\n<div class=\"side\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry \">\n<p class=\"atext\">Non aggiunge nulla, invece, allo stato dell\u2019arte l\u2019ipotesi, circolata molto ieri, di un d\u00e9calage del Superbonus dopo il 2023: al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. L\u2019ipotesi equivale di fatto a quella di una cancellazione del Superbonus dal 2024: il bonus 65% per l\u2019efficientamento energetico esiste gi\u00e0. Si pensa a prorogare quello, seppellendo il 110%.<\/p>\n<p>Fonte: Norme &amp; Tributi Plus &#8211; Il Sole 24 ore<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La mancata proroga del bonus facciate oltre il 31 dicembre 2021, decisa dal governo marted\u00ec sera con l\u2019approvazione del Documento programmatico di bilancio, non impedisce la possibilit\u00e0 di concludere i lavori gi\u00e0 in corso &#8211; almeno nel caso dello sconto in fattura &#8211; oltre la data di fine anno, a condizione che il saldo della ","protected":false},"author":2,"featured_media":919,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-1422","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1422"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1422\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1423,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1422\/revisions\/1423"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/919"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}