{"id":1390,"date":"2021-04-12T11:51:44","date_gmt":"2021-04-12T09:51:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1390"},"modified":"2021-04-12T11:51:44","modified_gmt":"2021-04-12T09:51:44","slug":"rivalutazione-marchi-e-know-how","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/rivalutazione-marchi-e-know-how\/","title":{"rendered":"RIVALUTAZIONE MARCHI E KNOW-HOW"},"content":{"rendered":"<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry\">\n<p class=\"atext\">La direzione centrale dell\u2019agenzia delle Entrate ha chiarito che \u00e8 possibile rivalutare i marchi e il <em>know how<\/em> i cui costi siano transitati esclusivamente a conto economico e non solo quelli espressi nell\u2019attivo di bilancio. Tutto risolto allora? Forse no. Ma andiamo con ordine, perch\u00e9 la storia \u00e8 lunga e neanche tanto lineare.<\/p>\n<p class=\"atext\">Punto di partenza \u00e8 l\u2019<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35866379\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 110 del Dl 104\/2020<\/a>, il quale ha previsto la possibilit\u00e0 di rivalutare asset aziendali, anche immateriali, sul piano civilistico, ottenendone, per\u00f2, anche un riconoscimento fiscale, previo versamento di una imposta sostitutiva del 3 per cento.<\/p>\n<p class=\"atext\">I primi chiarimenti significativi sono intervenuti, di recente, in risposta a un <em>question time<\/em>, lo scorso 30 marzo. In tale sede, il ministero dell\u2019Economia e delle finanze confermava chiaramente, sebbene implicitamente, la possibilit\u00e0 di rivalutare un marchio d\u2019impresa giuridicamente tutelato i cui costi, anche solo di registrazione e o manutenzione, fossero stati iscritti nell\u2019attivo del bilancio. Tale risposta, peraltro, si poneva in linea di perfetta continuit\u00e0 con quanto gi\u00e0 in precedenza affermato nella\u00a0<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/30792075\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare 14\/E\/17<\/a>\u00a0(citata nella richiesta di parere), oltre che nelle, seppur confliggenti, risposte rese dalle Direzioni regionali della Lombardia e del Veneto. Nessun dubbio, quindi, sulla possibilit\u00e0 di rivalutare i marchi espressi in bilancio nell\u2019attivo dello stato patrimoniale.<\/p>\n<p class=\"atext\">Diverso \u00e8 il discorso per i marchi i cui costi sono stati spesati a conto economico e, quindi, mai oggetto di capitalizzazione. Su questa specifica situazione, dopo i primi dubbi proposti dalla dottrina (circolare Assonime 6\/21), si era espresso l\u2019Oic, che con il documento interpretativo 7 del 31 marzo scorso ne aveva chiarito la rivalutabilit\u00e0, almeno sul piano civilistico.<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00c8 a questo punto che interviene la direzione centrale dell\u2019agenzia delle Entrate, la quale, con una risposta tecnicamente ineccepibile, chiarisce che tale rivalutazione potr\u00e0 assumere anche rilevanza fiscale, previo pagamento dell\u2019imposta sostitutiva. L\u2019Agenzia, ricordando che la rivalutazione nasce dalla esigenza civilistica di derogare al criterio del costo per rafforzare patrimonialmente le imprese italiane, fa perno proprio sui chiarimenti del documento Oic n. 7; nello specifico, condivisibilmente, si evidenzia che sarebbe ingiustificato distinguere le imprese che hanno proceduto a iscrivere a conto economico i costi di registrazione del marchio da quelle che, diversamente, hanno proceduto a capitalizzare tali oneri (per le quali nessun dubbio \u00e8 mai sorto).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-lg-4 d-none d-lg-block d-print-none\">\n<div class=\"sidebar\"><b>L\u2019origine del problema<\/b><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry \">\n<p class=\"atext\">Fin qui, tutto bene. Tutto condivisibile. C\u2019\u00e8 un per\u00f2. A preoccupare \u00e8 la frase finale dell\u2019interpello 956-343\/2021, nel quale la direzione centrale delle Entrate precisa che la risposta vale \u00abin assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali\u00bb.<\/p>\n<p class=\"atext\">In effetti, \u00e8 da tempo che si ipotizza un intervento legislativo di modifica della norma sulla rivalutazione, i cui contorni, allo stato, sono ancora poco chiari.<\/p>\n<p class=\"atext\">Va premesso che non pare possibile discriminare i contribuenti tra quelli che hanno acquisito il marchio da terzi e quelli che lo hanno autoprodotto e neppure tra quelli che hanno capitalizzato gli oneri e quelli li hanno spesati. Si tratterebbe, infatti, di una norma che potrebbe essere considerata iniqua e, forse, illegittima. In effetti, potrebbe sostenersi che verrebbero trattate in maniera difforme situazioni uguali.<\/p>\n<p class=\"atext\">Ci\u00f2 detto in termini generali, non \u00e8 chiaro neppure con che tipo di norma si potrebbe intervenire: se con una disposizione innovativa che, per definizione, spiegherebbe effetti dalla data di entrata in vigore, ovvero con una disposizione di interpretazione autentica.<\/p>\n<p class=\"atext\">Bisogna, per\u00f2, ricordare che l\u2019articolo 1 dello Statuto del contribuente prevede che le norme di interpretazione autentica possano intervenire solo in \u00abcasi eccezionali\u00bb. Ma questo \u00e8 un caso eccezionale? Verrebbe da pensare di no. D\u2019altra parte, un intervento normativo di questo tipo si giustificherebbe solo per ragioni di gettito.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>La scelta possibile<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Se cos\u00ec \u00e8 sarebbe preferibile, forse, intervenire con una nuova disposizione che, prendendo atto della impossibile distinzione tra situazioni analoghe, maggiori (senza esagerare) le aliquote della sostitutiva per i soli marchi e know how che hanno tempi di recupero pi\u00f9 rapidi. Tutto ci\u00f2 valutando adeguatamente le conseguenze in ordine al rispetto dell\u2019<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/2233869\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 3 della legge 212\/2000.<\/a>\u00a0Per\u00f2, in questo caso, il legislatore dovrebbe considerare che le imprese si stanno gi\u00e0 accingendo ad approvare i bilanci e stanno anche sostenendo specifiche spese aggiuntive, ad esempio, per acquisire le perizie funzionali alla rivalutazione.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>La ratio normativa<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Si dovrebbe partire dalla comprensione della reale utilit\u00e0 che questa norma ha su un piano generale di politica economica. Rivalutare i marchi e il know how, infatti, significa anche proteggere le imprese da \u201cassalti\u201d di grandi gruppi stranieri che intendano fare shopping in Italia \u201ca buon mercato\u201d.<\/p>\n<p class=\"atext\">Ma questa \u00e8 un\u2019altra storia e meriterebbe ancora pi\u00f9 attenzione. Intanto la confusione regna sovrana. E c\u2019\u00e8 da dire che la confusione \u00e8 un lusso che oggi proprio non ci si pu\u00f2 permettere.<\/p>\n<\/div>\n<p>&#8220;Fonte&#8221; : &#8220;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/marchi-e-know-how-fisco-dice-si-rivalutazione-AEQMiG&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La direzione centrale dell\u2019agenzia delle Entrate ha chiarito che \u00e8 possibile rivalutare i marchi e il know how i cui costi siano transitati esclusivamente a conto economico e non solo quelli espressi nell\u2019attivo di bilancio. Tutto risolto allora? Forse no. 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