{"id":1325,"date":"2020-11-30T18:34:48","date_gmt":"2020-11-30T17:34:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1325"},"modified":"2020-11-30T18:56:55","modified_gmt":"2020-11-30T17:56:55","slug":"novita-in-arrivo-per-gli-enti-del-terzo-settore-la-legge-di-bilancio-2021-prevede-lesenzione-iva-per-le-prestazioni-nei-confronti-degli-associati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/novita-in-arrivo-per-gli-enti-del-terzo-settore-la-legge-di-bilancio-2021-prevede-lesenzione-iva-per-le-prestazioni-nei-confronti-degli-associati\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 in arrivo per gli enti del terzo settore: la legge di Bilancio 2021 prevede l&#8217;esenzione Iva per le prestazioni nei confronti degli associati"},"content":{"rendered":"<p>Il Ddl della Legge di Bilancio per l&#8217;anno 2021 all&#8217;art. 108 \u00a0intitolato \u00a0<strong>Procedura d\u2019infrazione 2008-2010 &#8211; Adeguamento della normativa IVA\u00a0<\/strong>nasconde per tutto il mondo del non profit un cambiamento a dir poco epocale sul piano dell&#8217;imposta sul valore aggiunto nei rapporti con i propri associati.<\/p>\n<p>Infatti, alla lettera a del suddetto articolo 108 viene riportato:<\/p>\n<p>All\u2019articolo 4 (DPR 633\/72):<\/p>\n<p>1) nel comma 4, le parole da \u201cad esclusione di quelle\u201d a \u201corganizzazioni nazionali\u201d sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole \u201c, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati\u201d nonch\u00e9 le parole \u201cle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>Quindi, mentre si sta completando la Riforma del Terzo Settore con l&#8217;istituzione, e ben presto, l&#8217;operativit\u00e0 del Registro Unico, a partire dal 2021 la fiscalit\u00e0 indiretta degli enti non commerciali potrebbe subire un&#8217;importante modifica che riteniamo pressoch\u00e9 sicura in quanto ad obbligarci a questo cambio di rotta \u00e8 l&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p><strong>Ad oggi l&#8217;attivit\u00e0 nei confronti degli associati degli enti di tipo associativo \u00e8 decommercializzata ai fini IRES\u00a0<\/strong>ai sensi dell&#8217;art. 148 del TUIR che era stata gi\u00e0 oggetto di modifica da parte del D. Lgs. 117\/2017 il quale, dall&#8217;art. 148 comma 3, che aveva estromesso alcuni tipi di associazioni, tra cui: le associazioni assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di formazione extra scolastica della persona.<\/p>\n<p>Se per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale l&#8217;uscita dal regime premiale \u00e8 determinata dalla sua entrata nel RUNTS che le riserva identico beneficio all&#8217;art. 85 del Codice del Terzo Settore, altra cosa \u00e8 quello che spetta agli altri tipi di associazioni che al momento che entrer\u00e0 in vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore dovranno tassare le attivit\u00e0 nei confronti dei soci a corrispettivi specifici.<\/p>\n<p><strong>Ora, con quanto previsto dalla bozza di bilancio l&#8217;art. 4 del DPR 633\/72<\/strong>\u00a0che non era stato toccato dalla Riforma del Terzo Settore e che da sempre ha viaggiato di pari passo con l&#8217;art. 148 \u00a0del TUIR si vede, anch&#8217;esso,<strong>\u00a0estromettere di tutta la parte che riguarda il comparto non profit che viene in toto spostato all&#8217;art. 10 ovvero nella sezione delle operazioni esenti.<\/strong><\/p>\n<p>Tale \u201ctrasloco\u201d che agli occhi dei non addetti ai lavori potrebbe sembrare poca cosa in verit\u00e0 influisce non poco sugli adempimenti ai quali tutti gli enti non commerciali che vendono beni o prestano servizi ai propri associati \u00a0dovranno porre in essere.<\/p>\n<p>Per prima cosa<strong>sar\u00e0 richiesto a tali soggetti l&#8217;apertura di una posizione iva<\/strong>\u00a0in quanto queste operazioni non saranno pi\u00f9 considerate escluse della base iva, sar\u00e0 inoltre fondamentale valutare i passaggi successivi da porre in essere per evitare all&#8217;associazione soprattutto a quelle di piccole dimensioni di andare incontro ad adempimenti molto onerosi e di difficile applicazione.<\/p>\n<p>Pertanto vogliamo suggerire a coloro che dovranno seguire questo passaggio di \u00a0porre attenzione all&#8217;art. 36 bis del dpr 633\/72 che prevede la dispensa degli adempimenti in materia di iva per quei contribuenti che effettuano esclusivamente o, comunque, prevalentemente operazioni esenti in modo da essere dispensati dall&#8217;emissione e dalla registrazione delle fatture e dalla presentazione delle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione iva annuale.<\/p>\n<p>Tale dispensa si esercita tramite il comportamento concludente del contribuente ed \u00e8 da opzionare \u00a0nella dichiarazione iva annuale compilando il rigo VO5.<\/p>\n<p>Riteniamo che tale opzione possa essere fatta valere anche integrando il quadro VO nella dichiarazione dei redditi in luogo di quella IVA laddove il soggetto non sia appunto obbligato alla presentazione del modello IVA.<\/p>\n<p><em><strong>Essendo ad oggi soltanto\u00a0una proposta di legge aspettiamo che si traduca in norma\u00a0per approfondire meglio gli aspetti operativi da seguire<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p>Contattateci in studio per problematiche di adeguamento al Terzo Settore e per valutare la sua convenienza o meno, saremo lieti di aiutarvi.<\/p>\n<p>fonte&#8221;https:\/\/www.fiscoetasse.com\/rassegna-stampa\/29648-ddl-di-bilancio-2021-e-le-conseguenze-iva-sugli-enti-associativi.html&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Ddl della Legge di Bilancio per l&#8217;anno 2021 all&#8217;art. 108 \u00a0intitolato \u00a0Procedura d\u2019infrazione 2008-2010 &#8211; Adeguamento della normativa IVA\u00a0nasconde per tutto il mondo del non profit un cambiamento a dir poco epocale sul piano dell&#8217;imposta sul valore aggiunto nei rapporti con i propri associati. 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