{"id":1304,"date":"2020-10-15T10:28:59","date_gmt":"2020-10-15T08:28:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1304"},"modified":"2020-11-06T16:14:33","modified_gmt":"2020-11-06T15:14:33","slug":"credito-di-imposta-per-le-sponsorizzazioni-a-societa-sportive-attenzione-a-chi-puo-beneficiarne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/credito-di-imposta-per-le-sponsorizzazioni-a-societa-sportive-attenzione-a-chi-puo-beneficiarne\/","title":{"rendered":"Credito di imposta per le sponsorizzazioni a societ\u00e0 sportive, attenzione a chi pu\u00f2 beneficiarne"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto Agosto introduce un credito di imposta al 50% sulle spese pubblicitarie effettuate nei confronti di leghe, societ\u00e0 e associazioni sportive iscritte al Coni che rispettano alcuni specifici requisiti. Ma con un caveat: le spese di sponsorizzazione non sempre rientrano nell\u2019ambito di applicazione della disciplina. A questo si aggiungono le limitazioni alla platea dei destinatari.<\/p>\n<p><strong>Il bonus<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 81 del decreto Agosto (Dl 104\/2020) prevede che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono fruire di un tax credit pari alla met\u00e0 degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie effettuate tra il 1\u00b0 luglio e il 31 dicembre 2020.<\/p>\n<p>\u00c8 richiesto un investimento complessivo di almeno 10 mila euro e non ci sono tetti massimi di spesa. Tuttavia, se i 90 milioni di euro stanziati per il 2020 risulteranno insufficienti rispetto alle richieste, il bonus calcolato verr\u00e0 ridotto proporzionalmente e spetter\u00e0 fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro per beneficiario (pari al 5% delle risorse annue disponibili).<\/p>\n<p><strong>La platea dei destinatari<\/strong><\/p>\n<p>I destinatari dell\u2019investimento devono essere leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell\u2019ambito delle discipline olimpiche oppure societ\u00e0 sportive professionistiche e societ\u00e0 ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, operanti nelle discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attivit\u00e0 sportiva giovanile.<\/p>\n<p>Tra tali soggetti, rientrano soltanto quelli di media dimensione, ossia coloro che nel periodo di imposta 2019 abbiano avuto ricavi prodotti in Italia compresi tra 200 mila e 15 milioni di euro, di cui all\u2019articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.<\/p>\n<p><strong>Il nodo sponsorizzazioni<\/strong><\/p>\n<p>Per espressa previsione, \u00abgli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni\u00bb sono agevolabili, con l\u2019esclusione delle sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che abbiano optato per il regime forfetario previsto dalla\u00a0<a href=\"idp:1492;1\">legge 398\/1991<\/a>.Dunque, le spese di sponsorizzazione a favore di un\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica che abbia aderito a tale regime agevolato non dovrebbero rientrare tra quelle che danno diritto al tax credit.<\/p>\n<p>Questa preclusione, tuttavia, potrebbe non valere per le campagne pubblicitarie in senso stretto, in quanto il legislatore, ove avesse voluto, avrebbe potuto chiaramente escludere tout court questi soggetti.<\/p>\n<p>Peraltro, anche la relazione illustrativa al decreto fa riferimento a campagne pubblicitarie effettuate da societ\u00e0 ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche senza specificare esclusioni.<\/p>\n<p><strong>La fruibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019incentivo \u00e8 previsto nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e nei limiti degli aiuti de minimis, ed \u00e8 fruibile con il meccanismo del credito d\u2019imposta, esclusivamente mediante compensazione nel modello F24.<\/p>\n<p>\u00c8 richiesto, inoltre, che i pagamenti alla societ\u00e0 sportiva siano effettuati tramite versamenti bancari, postali o nei sistemi tracciabili previsti.Oltre al bonus del 50%, i soggetti beneficiari possono dedurre i relativi costi sostenuti.<\/p>\n<p>Non solo: il comma 6 dell\u2019articolo 81 qualifica il corrispettivo pagato per le campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, come spesa di pubblicit\u00e0, volta alla promozione dell\u2019immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivit\u00e0 della controparte.Questa precisazione sgombra il campo dall\u2019ipotesi di ricondurre le spese incentivate tra quelle di rappresentanza; circostanza che avrebbe comportato limitazioni alla detraibilit\u00e0 dell\u2019Iva e alla deducibilit\u00e0 dei costi -rispettivamente articolo\u00a0<a href=\"id:21406;1\">19-bis, comma 1, lett. h) del Dpr 633\/1972<\/a>\u00a0e articolo\u00a0<a href=\"id:12779;1\">108, comma 2 del Tuir<\/a>\u00a0-. Tale presunzione legale assoluta, peraltro non sfavorevole al contribuente, aumenta senza dubbio l\u2019appeal dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Ai fini delle imposte sui redditi, le spese di pubblicit\u00e0 sono interamente deducibili nell\u2019esercizio di sostenimento e possono essere capitalizzate solo nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di impianto e ampliamento aventi utilit\u00e0 pluriennale alle condizioni indicate nel documento Oic 24 (ad esempio nella fase di start up di un\u2019impresa), con il consenso del collegio sindacale.<\/p>\n<p>Le stesse spese sono, inoltre, ammortizzabili entro un periodo non superiore a cinque anni e impongono alcune limitazioni nella distribuzione dei dividendi (articolo\u00a0<a href=\"id:28591;1\">2426, comma 1, n. 5, del Codice civile<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fonte&#8221;https:\/\/plusplus24fisco.ilsole24ore.com\/private\/default.aspx?iddoc=35866321#\/showdoc\/35962803\/?ref=correlati&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto Agosto introduce un credito di imposta al 50% sulle spese pubblicitarie effettuate nei confronti di leghe, societ\u00e0 e associazioni sportive iscritte al Coni che rispettano alcuni specifici requisiti. 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