{"id":1296,"date":"2020-09-23T11:30:42","date_gmt":"2020-09-23T09:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1296"},"modified":"2020-09-23T11:30:42","modified_gmt":"2020-09-23T09:30:42","slug":"fattura-elettronica-dal-1-ottobre-aumentano-i-codici-documento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/fattura-elettronica-dal-1-ottobre-aumentano-i-codici-documento\/","title":{"rendered":"Fattura elettronica,  dal 1\u00b0 ottobre aumentano i codici-documento"},"content":{"rendered":"<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry\">\n<p class=\"atext\">Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), contenute nell\u2019allegato A del\u00a0provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal prossimo 1\u00b0 ottobre 2020 e il loro utilizzo sar\u00e0 obbligatorio dal 1\u00b0 gennaio 2021.<\/p>\n<p class=\"atext\">Al fine di garantire la continuit\u00e0 dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, pertanto, la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) e il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione potranno avvenire fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche nella versione 1.5 (provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757).<\/p>\n<p class=\"atext\">Questo periodo transitorio era originariamente previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 (provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, con la versione 1.6), ma \u00e8 stato prorogato in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19. Pertanto, la versione 1.6 \u00e8 stata aggiornata alla 1.6.1, al fine di adeguare le date di fine validit\u00e0 per taluni codici e la data di entrata in vigore di taluni controlli.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>Le novit\u00e0<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Le principali novit\u00e0 della versione 1.6.1 dell\u2019xml \u00e8 l\u2019inserimento di nuovi codici \u00abTipoDocumento\u00bb, un maggior dettaglio dei codici \u00abNatura\u00bb dell\u2019operazione e nuovi codici \u00abTipo ritenuta\u00bb e \u00abModalit\u00e0 pagamento\u00bb.<br \/>\nIn particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da 7 a 18, con l\u2019introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry \">\n<p class=\"atext\">Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, vanno riportati i dati del soggetto emittente, sia nel campo del cedente che in quello del cessionario.<\/p>\n<p class=\"atext\">Questa fattura non va consegnata, n\u00e9 spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d\u2019interscambio (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale \u00abFatture e corrispettivi\u00bb).<\/p>\n<p class=\"atext\">Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in quello degli acquisti (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e Assosoftware del 29 gennaio 2019).<\/p>\n<p class=\"atext\">Rimarr\u00e0 il TD20, invece, il codice per l\u2019autofattura per regolarizzazione. Dovr\u00e0 essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdi (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36).<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>L\u2019autofattura<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Non \u00e8 stato previsto alcun codice per l\u2019autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, pertanto, dovr\u00e0 continuare ad emette una fattura normale con codice TD01, indicando se stesso sia come fornitore che come cliente (si veda Norme e tributi Plus Fisco del 6 marzo 2020).<\/p>\n<p class=\"atext\">Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l\u2019integrazione o l\u2019autofattura degli acquisti di servizi dall\u2019estero (TD17), per i quali, ad oggi, permane il non obbligo di invio al Sdi.<\/p>\n<p class=\"atext\">Dovr\u00e0 essere chiarito se l\u2019eventuale invio di questi file potr\u00e0 consentire l\u2019esonero dall\u2019esterometro per queste operazioni.<\/p>\n<p class=\"atext\">Infine si useranno i codici TD21 per l\u2019autofattura per splafonamento, TD22 per l\u2019estrazione beni da deposito Iva e TD23 per l\u2019estrazione beni da deposito Iva con versamento dell\u2019Iva.<\/p>\n<p class=\"atext\">Relativamente ai codici natura Iva, si \u00e8 passati da 7 a 24 e ci\u00f2 agevoler\u00e0 l\u2019agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata, anche se sar\u00e0 ancora il contribuente a dover ridurre l\u2019Iva detraibile per alcune operazioni (si veda il Sole 24 Ore del 5 marzo 2020).<\/p>\n<p class=\"atext\">Sono state specificate, poi, nuove codifiche per il \u00abTipoRitenuta\u00bb, per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali.<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00c8 stato eliminato l\u2019obbligo di compilare il campo relativo all\u2019importo dell\u2019imposta di bollo, che per le fatture \u00e8 sempre di 2 euro.<\/p>\n<p class=\"atext\">Infine, \u00e8 stato introdotto il nuovo codice \u00abModalit\u00e0Pagamento\u00bb per il PagoPA (MP23).<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>Le novit\u00e0<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\"><b>1. I codici eliminati<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">I codici natura N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) non si potranno pi\u00f9 utilizzare dal 1\u00b0 gennaio 2021.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>2. Nuovi codici<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Introdotti i codici N2.1 (non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633\/72), ad esempio per i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue o le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue (utilizzabile anche per evitare l\u2019esterometro) e N2.2 (non soggette \u2013 altri casi), ad esempio per le \u00abcessioni gratuite di beni\u00bb non propri, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633\/72, le cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili e cos\u00ec via, ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 3, Dpr 633\/72, i forfettari e i minimi;<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>3. Operazioni non imponibili<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Nuovi codici per operazioni non imponibili: N3.1 (esportazioni); N3.2 (cessioni intracomunitarie); N3.3 (cessioni verso San Marino); N3.4 (operazioni assimilate alle cessioni all\u2019esportazione); N3.5 (a seguito di dichiarazioni d&#8217;intento) e N3.6 (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond);<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>4. Inversione contabile<\/b><\/p>\n<p class=\"atext\">Nuovi anche i codici per operazioni attive in inversione contabile: N6.1 (cessione di rottami e altri materiali di recupero); N6.2 (cessione di oro e argento puro); N6.3 (subappalto nel settore edile); N6.4 (cessione di fabbricati); N6.5 (cessione di telefoni cellulari); N6.6 (cessione di prodotti elettronici); N6.7 (prestazioni comparto edile e settori connessi); N6.8 (operazioni settore energetico) e N6.9 (altri casi).<\/p>\n<\/div>\n<p>fonte&#8221;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/fattura-elettronica-nuovo-standard-1-ottobre-moltiplica-codici-documento-ADQYjfq?wt_push=push.web.undefined..ntfisco.ADQYjfq&#8230;&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), contenute nell\u2019allegato A del\u00a0provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal prossimo 1\u00b0 ottobre 2020 e il loro utilizzo sar\u00e0 obbligatorio dal 1\u00b0 gennaio 2021. 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