{"id":1291,"date":"2020-09-14T15:59:59","date_gmt":"2020-09-14T13:59:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1291"},"modified":"2020-09-14T15:59:59","modified_gmt":"2020-09-14T13:59:59","slug":"importi-sospesi-da-recuperare-e-decidere-come-pagare-entro-il-16-settembre-fino-a-28-rate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/importi-sospesi-da-recuperare-e-decidere-come-pagare-entro-il-16-settembre-fino-a-28-rate\/","title":{"rendered":"IMPORTI sospesi da recuperare e decidere come pagare entro il 16 settembre: &#8230;fino a 28 rate"},"content":{"rendered":"<p class=\"atext\">Alla cassa i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito del Covid-19. Il primo o unico appuntamento \u00e8 in agenda il 16 settembre 2020.<\/p>\n<p>Il decreto Agosto (<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35866353\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 97 del Dl 104\/2020<\/a>) ha concesso una ulteriore rateazione dei versamenti sospesi di cui agli articoli\u00a0<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35328933\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">126<\/a>\u00a0e<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35328935\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0127<\/a>\u00a0del Dl 34\/2020. Come specificato dall\u2019agenzia delle Entrate, nella\u00a0<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35886005\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare 25\/E\/2020<\/a>, il contribuente pu\u00f2 eseguire i versamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi:<br \/>\n\u2022per intero, entro il 16 settembre 2020;<br \/>\n\u2022in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;<br \/>\n\u2022per un importo pari al 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;<br \/>\n\u2022per il restante 50% in una o pi\u00f9 rate mensili, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (che slitta a luned\u00ec 18 gennaio 2021).<\/p>\n<p>I versamenti sospesi riguardano diversi contribuenti quali, ad esempio:<br \/>\n\u2022le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono stati sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l\u2019assicurazione obbligatoria; la sospensione si \u00e8 allungata di altri due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono stati sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;<br \/>\n\u2022i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d\u2019imposta 2019; per questi contribuenti, sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l\u20198 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all\u2019Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l\u2019assicurazione obbligatoria;<br \/>\n\u2022contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d\u2019imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d\u2019acconto da parte del sostituto d\u2019imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato; per la ripresa di questi versamenti, \u00e8 stato istituito il codice tributo 4050 denominato \u00abRitenute d\u2019acconto non operate versate dai lavoratori autonomi\u00bb (<a href=\"https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/viewer?appid=4239&amp;redirect=false&amp;origine=fisco#showdoc\/35964697\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">risoluzione 50\/E\/2020<\/a>).<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 fare l\u2019esempio di un contribuente, che ha un debito di 192mila euro, che intende pagare a rate, nel numero massimo consentito di 28 rate:<br \/>\n\u2022egli potr\u00e0 pagare il 50% del debito, cio\u00e8 96mila euro, in 4 rate mensili di 24mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020;<br \/>\n\u2022l\u2019altro 50% lo pagher\u00e0 in 24 rate mensili, di 4mila euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a luned\u00ec 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.<\/p>\n<p><b>Il ravvedimento<\/b><br \/>\nResta fermo che per i tardivi od omessi versamenti scatter\u00e0 la sanzione ordinaria del 30%, con l\u2019eventuale riduzione spettante per chi pagher\u00e0 in ritardo, avvalendosi del ravvedimento. I contribuenti dispongono infatti di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, \u00e8 del 15%. Si tratta dei ravvedimenti: sprint, breve, entro 90 giorni, lungo o annuale, biennale e ultrabiennale. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,05% dal 1\u00b0 gennaio 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte &#8220;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/versamenti-sospesi-recuperare-entro-16-settembre-ecco-come-scegliere-fino-28-rate-ADIdzNo&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Alla cassa i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito del Covid-19. Il primo o unico appuntamento \u00e8 in agenda il 16 settembre 2020. 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