{"id":1286,"date":"2020-09-02T09:39:16","date_gmt":"2020-09-02T07:39:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1286"},"modified":"2020-09-02T16:21:42","modified_gmt":"2020-09-02T14:21:42","slug":"bonus-sanificazione-da-comunicare-entro-il-7-settembre-anche-per-le-spese-fino-al-31-12-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/bonus-sanificazione-da-comunicare-entro-il-7-settembre-anche-per-le-spese-fino-al-31-12-2020\/","title":{"rendered":"BONUS SANIFICAZIONE DA COMUNICARE ENTRO IL 7 SETTEMBRE ANCHE PER LE SPESE FINO AL 31.12.2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry\">\n<p class=\"atext\">Scade luned\u00ec 7 settembre il termine per l&#8217;invio della comunicazione delle spese per la sanificazione e l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione necessaria per prenotare il credito d&#8217;imposta previsto dall&#8217;articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34\/2020). Nella comunicazione devono essere indicati:<br \/>\n1)gli importi sostenuti fino al mese antecedente all&#8217;invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate a settembre);<br \/>\n2)gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.<\/p>\n<p class=\"atext\">Lo strano meccanismo introdotto dal provvedimento 10 luglio 2020 che richiede l&#8217;indicazione anche delle spese future \u00e8 dovuto al fatto che il tax credit sanificazione ha un budget limitato a 200 milioni di euro.<\/p>\n<p class=\"atext\">Per il rispetto del limite complessivo di spesa l&#8217;Agenzia, dopo aver raccolto i dati pervenuti con le comunicazioni, dovr\u00e0 determinare l&#8217;ammontare massimo fruibile con uno specifico provvedimento da emanare entro l\u201911 settembre 2020. La percentuale spettante sar\u00e0 ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all&#8217;ammontare complessivo dei crediti d&#8217;imposta richiesti. Questo potrebbe comportare una riduzione dell&#8217;ammontare spettante qualora i crediti d&#8217;imposta richiesti fossero superiori al budget di spesa stabilito dall&#8217;articolo 125, comma 1.<\/p>\n<p class=\"atext\">Il credito d&#8217;imposta massimo per ciascun beneficiario \u00e8 di 60mila euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione massima di 100mila euro.<\/p>\n<p class=\"atext\">Il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-lg-4 d-none d-lg-block d-print-none\">\n<div class=\"sidebar\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"container aentry-container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-7 col-md-10 offset-md-1\">\n<div class=\"aentry \">\n<p class=\"atext\"><b>L&#8217;utilizzo del credito<br \/>\n<\/b>Il tax credit calcolato sulle spese effettivamente sostenute potr\u00e0 essere utilizzato dai beneficiari:<br \/>\na) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione col modello F24 a partire dal 12 settembre 2020 (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale spettante).<\/p>\n<p class=\"atext\">In alternativa all&#8217;utilizzo diretto il credito d&#8217;imposta pu\u00f2 essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolt\u00e0 di successiva cessione del credito.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>Le spese agevolabili<\/b><br \/>\nParticolare attenzione va posta alle spese sostenute per la sanificazione che devono essere certificate dalle imprese che svolgono tale attivit\u00e0 (anche da coloro che svolgono in proprio l&#8217;attivit\u00e0 di sanificazione). La certificazione deve attestare che le attivit\u00e0 poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli di regolamentazione vigenti e, perci\u00f2, finalizzate a eliminare o ridurre a quantit\u00e0 non significative la presenza del virus che ha determinato l&#8217;emergenza epidemiologica Covid-19.<\/p>\n<p class=\"atext\">Le spese sostenute per l&#8217;acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, eccetera) devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marcatura CE). Al riguardo l&#8217;Agenzia non ha chiarito se le mascherine e i Dpi non marcati CE ma approvati dall&#8217;Istituto superiore di sanit\u00e0 o all&#8217;Inail \u2013 nel primo periodo dell&#8217;emergenza sanitaria in cui non si trovavano mascherine \u2013 possano essere agevolati. La ratio della disposizione vorrebbe che anche tali acquisti fossero agevolabili.<\/p>\n<p class=\"atext\">Anche gli acquisti di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza europei.<\/p>\n<p class=\"atext\">Ai fini delle attivit\u00e0 di controllo, pertanto, sar\u00e0 necessario che i fruitori del credito d&#8217;imposta conservino la documentazione attestante la conformit\u00e0 alla normativa europea che, in molti casi, non risulta dalla fattura ma \u00e8 semplicemente apposta sulla confezione del prodotto.Sono inoltre agevolabili gli acquisti di prodotti detergenti e disinfettanti e quelle per i dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.<\/p>\n<\/div>\n<p>fonte &#8220;https:\/\/ntplusfisco.ilsole24ore.com\/art\/bonus-sanificazione-comunicazione-entro-7-settembre-anche-le-spese-future-ADY1a7l?cmpid=nl_ntplusfisco&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Scade luned\u00ec 7 settembre il termine per l&#8217;invio della comunicazione delle spese per la sanificazione e l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione necessaria per prenotare il credito d&#8217;imposta previsto dall&#8217;articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34\/2020). 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