{"id":1283,"date":"2020-07-08T13:05:57","date_gmt":"2020-07-08T11:05:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1283"},"modified":"2020-07-08T13:05:57","modified_gmt":"2020-07-08T11:05:57","slug":"limiti-uso-del-contante-dal-1-luglio-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/limiti-uso-del-contante-dal-1-luglio-2020\/","title":{"rendered":"LIMITI USO DEL CONTANTE DAL 1\u00b0 LUGLIO 2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>Limite all\u2019uso del contante pi\u00f9 stringente, ma niente sanzioni se manca il POS<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 luglio 2020 la soglia massima per il trasferimento del denaro contante si \u00e8 ridotta, passando da 3.000 euro a 2.000 euro.<\/p>\n<p>Il limite scender\u00e0 ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2022.<\/p>\n<p>Sono state variate anche le sanzioni per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.<\/p>\n<p><strong>Operazioni frequenti<\/strong><\/p>\n<p>Attenzione, dunque, alle operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, come nel caso di:<\/p>\n<ul>\n<li>incasso o pagamento delle fatture in contanti;<\/li>\n<li>movimentazioni di contante tra soci e societ\u00e0 sia nel caso delle societ\u00e0 di persone sia nel caso delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);<\/li>\n<li>prelevamenti e versamenti di contante dell\u2019imprenditore nella ditta individuale;<\/li>\n<li>donazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 2.000 euro \u00e8 vietato anche quando \u00e8 effettuato con pi\u00f9 pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.<\/p>\n<p>Se il frazionamento viene previsto dalla natura stessa dell\u2019operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l\u2019accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un\u2019azione illecita:<\/p>\n<ul>\n<li>sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libert\u00e0 contrattuale delle parti purch\u00e9 se ne possa dare prova documentale (\u00e8 bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalit\u00e0 di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);<\/li>\n<li>sono ammessi pagamenti frazionati qualora il frazionamento sia connaturato all\u2019operazione stessa (ad es. un contratto di somministrazione).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Operazioni con turisti<\/strong><\/p>\n<p>Viene, comunque, prevista una deroga alla limitazione all\u2019uso del contante, per gli acquisti effettuati da turisti non residenti in Italia (con cittadinanza extra UE\/UE\/SEE), per i quali \u00e8 possibile utilizzare il denaro contante fino a \u20ac 15.000,00 per effettuare acquisti presso commercianti al minuto e soggetti assimilati\/agenzie di viaggio e turismo.<\/p>\n<p><strong>Uso degli assegni<\/strong><\/p>\n<p>In relazione agli assegni postali, bancari e circolari, nonch\u00e9 sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, \u00e8 obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il cliente pu\u00f2 comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilit\u00e0, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilit\u00e0 se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.<\/p>\n<p><strong>Regime sanzionatorio<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 stato rivisto il minimo edittale della sanzione prevista dall\u2019art. 63 del D.Lgs. n. 231\/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite consentito, peraltro, applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento, ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti, nella misura edittale da 2.000 euro a 50.000 euro o da 10.000 euro a 150.000 euro per importi trasferiti superiori a 250mila euro.<\/p>\n<p>La sanzione pu\u00f2 essere definita mediante oblazione, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1\/3 del massimo o, se pi\u00f9 favorevole pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, o in via breve, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1\/3 della sanzione irrogata).<\/p>\n<p><strong>Limite all\u2019uso del contante: POS e credito d\u2019imposta<\/strong><\/p>\n<p>Da ricordare, inoltre, che dal 1\u00b0 luglio 2020 \u00e8 divenuto operativo il credito d\u2019imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l\u2019utilizzo dei Pos nei pagamenti elettronici con carte di debito, di credito e prepagate.<\/p>\n<p>Il credito \u2013 previsto dallo stesso decreto che vuole ridurre l\u2019uso del contante (art. 22, D.L. 124\/2019) spetta solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali e se i ricavi o compensi dell\u2019anno d\u2019imposta precedente dell\u2019imprenditore o del professionista non hanno superato i 400mila euro.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta maturato si pu\u00f2 usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui \u00e8 stata sostenuta la spesa.<\/p>\n<p>Infine, da evidenziare, che in atto non \u00e8 prevista alcuna sanzione per negozianti e professionisti che non hanno (o si rifiutano di usare) il Pos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Limite all\u2019uso del contante pi\u00f9 stringente, ma niente sanzioni se manca il 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