{"id":1120,"date":"2020-04-06T18:08:33","date_gmt":"2020-04-06T16:08:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/?p=1120"},"modified":"2020-04-06T18:08:33","modified_gmt":"2020-04-06T16:08:33","slug":"alt-forzato-due-vie-per-rivedere-laffitto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rabaglietti.it\/en\/alt-forzato-due-vie-per-rivedere-laffitto\/","title":{"rendered":"ALT FORZATO: due vie per rivedere l\u2019affitto"},"content":{"rendered":"<p>Tra le difficolt\u00e0 vi \u00e8 quella di far fronte al pagamento dei canoni di locazione. Il corona virus rappresenta un evento di forza maggiore che impone a entrambe le parti, locatore e conduttore, l\u2019obbligo di ragionare sulle sorti future del contratto, che in molti casi non potr\u00e0 proseguire alle medesime condizioni. L\u2019iniziativa spetta al conduttore che potrebbe chiedere al locatore di prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalit\u00e0. Tale istanza trova peraltro supporto nella legge: l\u2019articolo 1256, cod. civ. trattando dell\u2019impossibilit\u00e0 temporanea della prestazione dovuta a obiettivi impedimenti, esonera il debitore da ogni responsabilit\u00e0 sino a quando cesser\u00e0 l\u2019impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verr\u00e0 eseguito il versamento del dovuto.<\/p>\n<p>In alternativa, il conduttore pu\u00f2 richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all&#8217;apertura degli esercizi pubblici o alla ripresa delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Se i locatori rifiutano la trattativa, non \u00e8 detto che basti a evitare la richiesta di risoluzione da parte del conduttore il solo credito d\u2019imposta pari al 60% del canone di marzo (previsto dall&#8217;articolo 65, D.L: 8\/2020 per i soli locali in C\/1 e, secondo la circolare n. 8\/E di venerd\u00ec scorso, condizionato al pagamento del canone).<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 al netto di eventuali altri interventi con l\u2019annunciato \u201cDecreto Aprile\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Registro Slittano registrazioni di contratti e tagli di canone<\/strong><\/p>\n<p>La circolare n. 8\/E\/2020, ha confermato che il termine per registrare i contratti di locazione <strong>o accordi di rinegoziazione beneficia della proroga a fine giugno.<\/strong> Al contrario, il termine per il pagamento dell\u2019imposta di registro annuale \u00e8 escluso dalla sfera operativa dell\u2019articolo 62, D.L.18\/2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>S\u00ec al recesso per gravi motivi se non si trova un accordo<\/strong><\/p>\n<p>I commercianti, gli imprenditori e gli artigiani costretti a chiudere dai provvedimenti governativi e quindi in difficolt\u00e0 a pagare il canone possono decidere di recedere dal contratto per gravi motivi. Il conduttore di un immobile a uso diverso dall&#8217;abitazione ha infatti la facolt\u00e0 di recedere dal contratto in ogni momento durante il corso della locazione in presenza di gravi motivi. Tale facolt\u00e0 gli spetta anche se non \u00e8 prevista nel contratto di locazione, che potrebbe anche escluderla. Per esercitarla occorre inviare al locatore, almeno sei mesi prima della data alla quale il recesso dovr\u00e0 avere effetto, un preavviso che indichi i gravi motivi, a pena di validit\u00e0 del recesso stesso (articolo 27, L. 392\/1978). I gravi motivi devono essere determinati da avvenimenti estranei alla volont\u00e0 del conduttore, imprevedibili alla sottoscrizione del contratto e dunque sopravvenuti, al punto da rendere estremamente difficoltosa la prosecuzione del contratto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tra le difficolt\u00e0 vi \u00e8 quella di far fronte al pagamento dei canoni di locazione. 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