REGIONE TOSCANA
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 41 del 22 Aprile 2020 che indica le attività che possono riaprire il 24 aprile 2020
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure di contenimento:
- Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la
vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle
attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica,
garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati
nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di
un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al
pagamento della merce; - Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto;
- E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile
2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita
anche negli esercizi commerciali specializzati; - E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in
abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per
bambini; - E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del
gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto
dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della
presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
fonte: “http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xmlid=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020”