Al via notifiche di cartelle, avvisi e ingiunzioni

La fine della sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione determina il via libera anche alle ingiunzioni dei comuni. Al riguardo, si ricorda in primo luogo che i comuni possono decidere di non avvalersi di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per il recupero coattivo delle entrate proprie. Qualora l’ente deliberi di svolgere in proprio tale fase oppure di rivolgersi ad una società privata abilitata lo strumento di riscossione non è il ruolo, che resta una prerogativa del soggetto pubblico erariale, ma l’ingiunzione fiscale prevista dal Regio decreto 639/1910. Per effetto della riforma apportata con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), la procedura di recupero con l’ingiunzione si svolge secondo le stesse disposizioni valevoli per l’Ader, e cioè con le norme del titolo II del Dpr 602/1973.

Questo significa in concreto che anche i comuni o i loro concessionari possono, ad esempio, iscrivere fermi amministrativi dei veicoli o ipoteca e notificare pignoramenti presso terzi. A quest’ultima finalità, vale ricordare che gli enti locali sono stati autorizzati ad accedere alla banca dati dell’Anagrafe finanziaria, che contiene le notizie relative alla tipologia di rapporti intrattenuti da ciascun contribuente con gli istituti di credito. Una volta ottenuta questa informazione, quindi, il comune può notificare all’istituto finanziario atto di pignoramento presso terzi, ad esempio, del conto corrente o del rapporto titoli intrattenuto dal debitore. La procedura di pignoramento presso terzi dell’ente locale è identica a quella dell’agente della riscossione. Ne consegue che sarà sufficiente inviare all’istituto di credito l’intimazione a pagare le somme dovute dal contribuente direttamente nelle casse comunali, saltando del tutto l’intervento del giudice ordinario. Gli enti locali, inoltre, possono utilizzare un proprio ufficiale di riscossione che svolge le funzioni dell’ufficiale giudiziario.

La disciplina della sospensione dei pagamenti all’Ader – prevista dall’articolo 68 del decreto «cura Italia» (Dl 18/2020) – è applicabile in toto alle ingiunzioni fiscali, in forza del richiamo espresso contenuto nel secondo comma del medesimo articolo 68. Ciò comporta che fino alla fine del 2020 agli enti locali era inibita la notifica delle ingiunzioni e l’avvio di procedure di pignoramento o cautelari. Erano fatti salvi solo i pignoramenti in corso all’8 marzo 2020. Al contrario, era sempre possibile la notifica dei nuovi accertamenti esecutivi, come riconosciuto nella risoluzione 6/2020 del dipartimento delle Finanze, introdotti anch’essi con la riforma della legge di Bilancio 2020. Gli accertamenti consentono di attivare le operazioni di riscossione evitando l’intermediazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale, una volta decorsi, di regola, 60 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

Tuttavia, anche in caso di notifica dell’accertamento esecutivo, in presenza di mancato pagamento da parte del contribuente, l’ufficio tributi non poteva comunque avviare le procedure esecutive, vigendo la sospensione di legge.

Con l’ inizio 2021 però il blocco delle azioni di recupero è venuto meno, con la conseguenza che gli enti sono liberi di notificare ingiunzioni fiscali e di avviare nuove procedure esecutive.

Fonte: “https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/cartelle-avvisi-e-ingiunzioni-fine-moratoria-ripartono-notifiche-e-pignoramenti-ADibM9AB?cmpid=nl_ntplusfisco&refresh_ce=1”

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