Art. 31 – Agevolazione per gli affitti
Ai soggetti che:
•esercitano attività d’impresa,
•esercitano arti o pressioni,
con ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché agli:
•enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore,
•enti religiosi civilisticamente riconosciuti,
spetta un credito d’imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell’ammontare mensile:
•del canone di locazione,
•del canone di leasing,
•del canone di concessione,
di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento:
•di attività industriale,
•di attività commerciale,
•di attività artigianale,
•di attività agricola,
•di attività di interesse turistico,
•dell’esercizio abituale o professionale dell’attività di lavoro autonomo,
•dell’attività istituzionale (per gli enti non commerciali e religiosi),
con riferimento all’importo versato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, a condizione che:
•i locatari abbiano subito una diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
In presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, con almeno un immobile a uso non abitativo per le attività sopra indicate spetta nella misura del 30%.
Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta:
•non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP,
•non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del TUIR,
•non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, legge 244/2007,
•non si applica il limite di cui all’art. 34, legge 388/2000.
Il soggetto a cui spetta il credito d’imposta può cederlo al locatore o concedente a fronte di uno sconto sul canone da versare.
Il locatore o concedente utilizzano il credito d’imposta:
•in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è stato ceduto e pari allo sconto praticato,
•se titolari di partita Iva, anche in compensazione in misura pari allo sconto dal mese successivo alla cessione.
Il credito d’imposta può anche essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione
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FONTE “http://www.plusplus24fisco.ilsole24ore.com/#/showdoc/35321929/?ref=references”