Il 28 febbraio, che slitta a lunedì 1° marzo, il Fisco chiama alla cassa i contribuenti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate del 2019 ed hanno scelto di pagare le somme dovute in modo rateale. Si tratta dei contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter (articolo 3 del Dl 119/2018), della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018) o della chiusura delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018). Sono circa 2 milioni i contribuenti che devono pagare la rata o le rate in scadenza il 1° marzo. Per i pagamenti dovuti per la rottamazione-ter è prevista una tolleranza di 5 giorni. Questo significa che il pagamento della rata in scadenza il primo marzo può essere fatto entro lunedì 8 marzo 2021, tenuto conto degli ulteriori differimenti di sabato 6 e domenica 7 marzo.
Alla cassa anche le rate del 2020 di rottamazione e saldo e stralcio
Il 1° marzo scade anche il termine per pagare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, che erano in scadenza nel 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 devono essere state regolarmente pagate (articolo 13-septies del Dl 137/2020). In agenda, quindi, le quattro rate della rottamazione scadute nel 2020, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre e la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. In questo caso, però, non è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate.
Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020 (ora, 1° marzo 2021), il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020 (ora, 1° marzo 2021), il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari. Al riguardo, si deve rilevare che gli interessi non devono essere calcolati per il periodo di proroga, nel rispetto del principio univoco e consolidato che la «proroga è gratuita».
Rottamazione e saldo e stralcio a rischio decadenza
La proroga che ha spostato i pagamenti della rottamazione e del saldo e stralcio dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 è sicuramente insufficiente, anche perché concentra troppe rate da pagare nello stesso giorno. Ma, al di là delle future ed inevitabili proroghe, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste.
La norma va cambiata in modo da consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30% sulle rate non pagate, con l’aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. È evidente che se non si trovano rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.
Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 18 febbraio di Giuseppe Morina e Tonino Morina