ALT FORZATO: due vie per rivedere l’affitto

Tra le difficoltà vi è quella di far fronte al pagamento dei canoni di locazione. Il corona virus rappresenta un evento di forza maggiore che impone a entrambe le parti, locatore e conduttore, l’obbligo di ragionare sulle sorti future del contratto, che in molti casi non potrà proseguire alle medesime condizioni. L’iniziativa spetta al conduttore che potrebbe chiedere al locatore di prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità. Tale istanza trova peraltro supporto nella legge: l’articolo 1256, cod. civ. trattando dell’impossibilità temporanea della prestazione dovuta a obiettivi impedimenti, esonera il debitore da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento del dovuto.

In alternativa, il conduttore può richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici o alla ripresa delle attività.

Se i locatori rifiutano la trattativa, non è detto che basti a evitare la richiesta di risoluzione da parte del conduttore il solo credito d’imposta pari al 60% del canone di marzo (previsto dall’articolo 65, D.L: 8/2020 per i soli locali in C/1 e, secondo la circolare n. 8/E di venerdì scorso, condizionato al pagamento del canone).

Tutto ciò al netto di eventuali altri interventi con l’annunciato “Decreto Aprile”.

 

Registro Slittano registrazioni di contratti e tagli di canone

La circolare n. 8/E/2020, ha confermato che il termine per registrare i contratti di locazione o accordi di rinegoziazione beneficia della proroga a fine giugno. Al contrario, il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale è escluso dalla sfera operativa dell’articolo 62, D.L.18/2020.

 

Sì al recesso per gravi motivi se non si trova un accordo

I commercianti, gli imprenditori e gli artigiani costretti a chiudere dai provvedimenti governativi e quindi in difficoltà a pagare il canone possono decidere di recedere dal contratto per gravi motivi. Il conduttore di un immobile a uso diverso dall’abitazione ha infatti la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento durante il corso della locazione in presenza di gravi motivi. Tale facoltà gli spetta anche se non è prevista nel contratto di locazione, che potrebbe anche escluderla. Per esercitarla occorre inviare al locatore, almeno sei mesi prima della data alla quale il recesso dovrà avere effetto, un preavviso che indichi i gravi motivi, a pena di validità del recesso stesso (articolo 27, L. 392/1978). I gravi motivi devono essere determinati da avvenimenti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili alla sottoscrizione del contratto e dunque sopravvenuti, al punto da rendere estremamente difficoltosa la prosecuzione del contratto.

 

 

 

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