Misure di sostegno creditizio alle PMI e ai Lavoratori Autonomi

A sostegno delle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo danneggiate dall’epidemia di COVID-19, il Decreto-legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) ha introdotto misure di facilitazione creditizia che, a seguito di apposita istanza del debitore, sono automaticamente attivate dalle banche affidanti. Per fruirne il debitore istante deve autocertificare all’ente affidante anzitutto il fatto di avere subito in via temporanea carenze di liquidità come diretta conseguenza dalla diffusione dell’epidemia. nell’autocertificazione ex articolo 47 D.P.R. 445/2000 deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, che rimanda alla definizione di microimpresa e di piccola e media impresa fornita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. non possono beneficiare delle misure di sostegno finanziario in questione i debitori classificati dalla banca affidante al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame) come “credito deteriorato”, ovvero come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (con sconfinamento persistente per almeno 90 giorni), inadempienze probabili (quando l’ente affidante ritiene improbabile che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza pattuita) oppure sofferenze, qualora la banca ritenesse il debitore insolvente.
L’articolo 56 del Decreto “Cura Italia” prevede:

  • in limitazioni al diritto di revoca degli affidamenti da parte della banca, il quale non può essere esercitato dall’ente affidante dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, sebbene vi possa essere il presupposto della giusta causa di risoluzione del contratto. Sono interessate dalla misura agevolativa i fidi di cassa a revoca e i fidi per smobilizzo dei crediti;
  • nella proroga della scadenza fino al 30 settembre 2020 dei fidi di cassa a scadenza, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti bullet con scadenza prima della stessa data;
  • nella sospensione del pagamento in linea capitale e sorte interessi (oppure, su richiesta del debitore, soltanto per la quota capitale) fino al 30 settembre 2020 delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Unitamente alla sospensione viene allungato il piano di ammortamento, prorogando quindi la scadenza dello stesso.

 

fonte “https://www.ecnews.it/misure-di-facilitazione-creditizia-alle-pmi-e-ai-lavoratori-autonomi/”

 

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