Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2024 ha approvato il Dl 113 del 9 agosto 2024 (decreto Omnibus), che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico.
In merito alla flat tax per i “paperoni” che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, il decreto (pubblicato in Gu 186 del 9 agosto 2024) innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Restano dubbi sulla decorrenza della misura del nuovo prelievo.
Il Decreto Omnibus rende, così, meno attrattivo il trasferimento in Italia da parte di contribuenti facoltosi.
Infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 24-bis del Tuir, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo Irpef, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, che da 100mila euro ora sale a 200mila euro, la quale però trova applicazione solo sui redditi prodotti all’estero.
È quanto prevede l’articolo 3 del Dl Omnibus, che dunque revisiona al rialzo l’imposta sostitutiva che si applica sui redditi di coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Si ricorda che l’articolo 24-bis del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) con l’intento di incentivare l’ingresso in Italia di contribuenti facoltosi, in modo da consentire uno spostamento anche di capitali da investire nel nostro Paese, aveva previsto un’imposta sostitutiva di 100mila euro, la quale però trovava applicazione solo sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo Irpef.
La nuova misura dell’imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Questa incertezza legislativa potrà costituire sicuramente un disincentivo per coloro che hanno pianificato di trasferire la residenza fiscale in Italia; infatti, con il raddoppio dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi esteri potrebbe rendere meno conveniente trasferire la residenza nel territorio dello Stato.
L’adesione al nuovo regime dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
Prima di esercitare l’opzione, il contribuente potrà anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime.
La richiesta dovrà essere presentata alla Divisione contribuenti dell’agenzia delle Entrate mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o casella di posta elettronica certificata.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
All’istanza di interpello dovrà essere allegata un’apposita check-list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, eventualmente corredata dalla relativa documentazione di supporto.
Il regime forfettario potrà essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti, a quelli, cioè, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.
L’estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva e per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva sarà pari a 25mila euro annui. Questa imposta non è stata interessata dalle modifiche apportate dal decreto Omnibus.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.
In ogni caso, gli effetti cessano decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.
Inoltre, chi aderisce al regime in parola potrà beneficiare:
- dell’esonero dall’obbligo di monitoraggio (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF);
- dell’esonero dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe;
- dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri.
L’opzione in argomento potrà essere revocata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa.
Tale scelta va sempre espressa nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata ovvero, in assenza di obbligo dichiarativo per quel periodo d’imposta, tramite apposita comunicazione alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dovrà essere prodotta, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, con le stesse modalità previste per l’istanza di interpello.
In caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si producono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi esercitino autonomamente la facoltà di revoca.
Se la revoca viene esercitata dopo aver già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta, il relativo importo potrà essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24.
FONTE “https://top24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=42375315#/showdoc/42375315/imposta%20sostitutiva|200.000?ref=pullsearch”