CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER ESERCENTI NEI CENTRI STORICI

Sono stati i più colpiti dal calo turistico. Per questo agli esercenti dei centri storici a vocazione turistica è stato destinato il contributo a fondo perduto istituito dall’articolo 59 del Dl 104/2020, al quale si potrà accedere dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021.

Il provvedimento firmato il 12 (prot. 0352471/2020) dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha approvato il modello di istanza (con annesse le istruzioni per la sua compilazione) che i contribuenti potranno inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche in questo caso, come per altri bonus, procedura tutta telematica.

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario comunicato all’atto della compilazione della domanda. Il provvedimento non riguarda esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico di tutti i comuni italiani, ma solo quelli che operano nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).

Si tratta dei seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1°luglio 2019 il contributo spetta in ogni caso. L’ammontare, che non può essere superiore a 150mila euro, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

• 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano i 400mila euro

• 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e un milione di euro

• 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano un milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, le Entrate effettuano controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

FONTE”https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/fondo-perduto-centri-storici-29-citta-turistiche-domande-18-novembre-ADD3Qz1″

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