Saranno tre mesi in più, fino al 30 settembre. Non per ultimare i pagamenti ma semplicemente per eseguire i lavori e (presumibilmente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022.
La proroga Per arrivare al 30% ci sarà, allora, tempo fino al 30 settembre. Mentre il limite del 31 dicembre 2022 per ultimare lavori e pagamenti (per i condomìni c’è un anno in più al 110% e poi, con aliquote minori, prima del 70% e poi del 65%, si arriva fino al 2025) resta, quindi, un termine invalicabile. Almeno per ora. Perché è probabile che la prossima legge di Bilancio ridiscuta nuovamente i termini del 110 per cento, magari aprendo a ulteriori rinvii. Le scadenze per i lavori di superbonus sugli edifici unifamiliari rimangono, quindi, due: la prima, però, slitta dal 30 giugno al 30 settembre e consiste nell’obbligo di pagare un Sal ed effettuare lavori pari ad almeno il 30 per cento. La seconda prevede la chiusura del cantiere entro il prossimo 31 dicembre per poter accedere al superbonus.
Il calcolo del 30% Apparentemente, quello del 30% sembra un calcolo non difficile, da basarsi sui preventivi. Nel nuovo decreto Aiuti, allora, si parla di 30 per cento dell’intervento complessivo, senza più distinzioni. Una nozione ampia, che include quindi tutte le lavorazioni effettuate in cantiere. Addirittura, precisa la norma, in questo computo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». Potrebbero rientrare in questa definizione i lavori compresi nella Cilas, non direttamente qualificabili nell’ambito del 110% ma di fatto strettamente collegati e, per esempio, agevolabili al 50 per cento, come può accadere spesso con i lavori antisismici. Accedere al superbonus, in questo modo, dovrebbe essere più semplice.
Tratto da: Il Sole 24 Ore||PRIMO PIANO|p. 11|di Giuseppe Latour, Saverio Fossati