Con la circolare n.33/E del 28/12/2020 sono stati pubblicati alcuni chiarimenti interpretativi relativi al regime fiscale dei c.d. “Lavoratori impatriati” di cui all’art. 16 DL 147/2015.
Il regime agevolativo consiste in una tassazione agevolata dei redditi (lavoro dipendente e assimilato e lavoro autonomo) per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a mantenerla per almeno due periodi di imposta. La norma prevede che la percentuale di esenzione sia pari al 70%. Maggiore esenzione per coloro i quali trasferiscono la residenza in una delle regioni del centro e sud Italia, individuate dal Decreto Crescita.
Per l’applicazione del regime occorre verificare il rispetto dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
1) il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento della residenza;
2) il lavoratore trasferisce la residenza in Italia e si impegna a risiedervi per almeno due periodi di imposta;
3) il lavoratore svolge la sua attività prevalentemente nel territorio italiano
Il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.
Non sono oggetto di agevolazione i redditi prodotti dalle società di persone imputati per trasparenza al socio ed è altrettanto escluso dal regime agevolato il reddito prodotto dalle società di capitali imputato al socio in base ai dettati dell’art. 116 DPR 917/86.
Con il Decreto Crescita è stata introdotta la possibilità di usufruire di un ulteriore quinquennio agevolato (con percentuale di esenzione pari al 50%) in presenza delle seguenti condizioni alternative tra di loro: acquisto unità immobiliare residenziale in Italia e presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in pre-affido adottivo.
Possono accedere al regime degli impatriati anche i cittadini di un paese EU o extra-EU con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Il regime ex art. 16 DL 147/2015 e successive modifiche non è compatibile con il regime agevolato forfetario.