Limite all’uso del contante più stringente, ma niente sanzioni se manca il POS
Dal 1° luglio 2020 la soglia massima per il trasferimento del denaro contante si è ridotta, passando da 3.000 euro a 2.000 euro.
Il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022.
Sono state variate anche le sanzioni per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.
Operazioni frequenti
Attenzione, dunque, alle operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti, come nel caso di:
- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- prelevamenti e versamenti di contante dell’imprenditore nella ditta individuale;
- donazioni.
Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 2.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.
Se il frazionamento viene previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:
- sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
- sono ammessi pagamenti frazionati qualora il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad es. un contratto di somministrazione).
Operazioni con turisti
Viene, comunque, prevista una deroga alla limitazione all’uso del contante, per gli acquisti effettuati da turisti non residenti in Italia (con cittadinanza extra UE/UE/SEE), per i quali è possibile utilizzare il denaro contante fino a € 15.000,00 per effettuare acquisti presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo.
Uso degli assegni
In relazione agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.
Regime sanzionatorio
È stato rivisto il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite consentito, peraltro, applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento, ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti, nella misura edittale da 2.000 euro a 50.000 euro o da 10.000 euro a 150.000 euro per importi trasferiti superiori a 250mila euro.
La sanzione può essere definita mediante oblazione, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, o in via breve, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).
Limite all’uso del contante: POS e credito d’imposta
Da ricordare, inoltre, che dal 1° luglio 2020 è divenuto operativo il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l’utilizzo dei Pos nei pagamenti elettronici con carte di debito, di credito e prepagate.
Il credito – previsto dallo stesso decreto che vuole ridurre l’uso del contante (art. 22, D.L. 124/2019) spetta solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali e se i ricavi o compensi dell’anno d’imposta precedente dell’imprenditore o del professionista non hanno superato i 400mila euro.
Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Infine, da evidenziare, che in atto non è prevista alcuna sanzione per negozianti e professionisti che non hanno (o si rifiutano di usare) il Pos.